Non ha digerito che ci sia stato un gruppo di cittadini monitoranti che hanno osato esercitare il proprio diritto alla “totale accessibilità” all’organizzazione e all’attività amministrativa della pubblica amministrazione di cui il professore è dipendente al “servizio della Nazione”.
Non ha gradito e, dopo avere svolto in prima istanza le sue rimostranze per interposta persona senza ottenere risultati e/o abiure, ha inviato ora alla stampa una dettagliata “nota” sul conflitto di interessi, pubblicata dai giornali on line e oggetto oggi di una intervista di Orlando Pacchiani su La Nazione .
Nel corpo dell’intervista il Professore precisa:
“Ho ricevuto attacchi pubblici su questo (cioè sul tema del conflitto interessi ndr) ed è stato anche effettuato un accesso agli atti dell’Università”.
Mentre non è dato capire di quali attacchi pubblici si parli, si vorrebbe chiarire subito che l’accesso civico agli atti dell’Università, previsto appunto dalle leggi sulla trasparenza, è stato presentato da Idee in Comune — Comunità Monitorante, che gestisce questo Blog, l’undici settembre scorso, appena conosciuta la definitiva decisione del Professore di candidarsi in perfetta solitudine a sindaco di Siena. L’Università, anche se il termine di legge per il riscontro è di 30 giorni, ha risposto dopo due mesi spiegando che il professore ordinario Montomoli, suo dipendente, non si troverebbe in condizioni di incompatibilità con le proprie attività imprenditoriali.
Ma andiamo per ordine.
L’accesso agli atti dell’Università si è reso indispensabile dalla lettura del curriculum vitae pubblicato da Montomoli che elenca, da un lato, le sue attività pubbliche scientifiche e accademiche (e le pubblicazioni) e, dall’altro, le sue, del resto arcinote, attività private che egli stesso definisce “imprenditoriali”. Emanuele Montomoli, dunque, si presenta sempre in questa duplice veste di professore ordinario di Igiene e Sanità pubblica — e dunque di dipendente pubblico — e di imprenditore.
Ora è noto a tutti che, in base alla Costituzione Repubblicana, i pubblici impiegati devono essere al servizio esclusivo ( notasi “esclusivo”) della Nazione e, di conseguenza, l’art. 60 del DPR n. 3 del 1957 (richiamato dall’art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001) stabilisce che
l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro…
Così la stessa affermazione di Montomoli di svolgere attività private imprenditoriali, evidenzia la violazione del precetto costituzionale e della legge ordinaria. Si aggiunga a questo che, nel momento in cui Egli aspira a ricoprire la carica di sindaco di Siena, sembrano aprirsi scenari di conflitti di interesse difficilmente sanabili.
Montomoli afferma invece di “non avere scheletri nell’armadio” e di essere totalmente esente dalla presenza di conflitti di interesse. Sul primo punto Egli mostra di non avere ancora chiaro — ed è fatto grave per un candidato sindaco — che la Pubblica amministrazione non è (per legge) un armadio chiuso e riservato rispetto agli sguardi dei cittadini, ma una casa di vetro totalmente accessibile; e, infatti, l’Università non ha risposto a Idee in comune — Comunità Monitorante, che la richiesta di conoscere la compatibilità tra le attività pubbliche e quelle imprenditoriali non era ricevibile in quanto coperta dalla riservatezza a tutela della persona coinvolta, ma ha spiegato in dettaglio e ha motivato la propria valutazione circa la lamentata incompatibilità. Sul secondo punto tutti sanno che i conflitti di interesse non sono, in sé e per sé, né illeciti, né fatti negativi: trovarsi in conflitto di interessi è un fatto assolutamente ordinario e tutti, proprio tutti, viviamo di norma conflitti di interesse. I quali diventano invece fonte di gravi conseguenze allorché il perseguimento degli interessi privati cozza coi doveri imposti dall’interesse pubblico.
L’università di Siena ha risposto alla richiesta di accesso agli atti spiegando che, a suo avviso, non sussiste alcuna incompatibilità perché Montomoli non svolge compiti di gestione della Holding Vismederi, ma è (soltanto…), da un lato, il suo Chief scientific officer e, dall’altro, il proprietario (esclusivo o quasi) delle società unipersonali che fanno parte del Gruppo.
Ora non si può non ricordare che, quando il Professore venne premiato col Mangia d’Oro nel 2019, venne presentato come “imprenditore innovativo” sempre a giro per il mondo a presenziare convegni a Pechino o a “chiudere contratti” a S. Francisco tanto da totalizzare, in un solo anno, la bellezza di 453.000 miglia di viaggi aerei (cosa molto strana per un consulente scientifico); ed è anche difficile trascurare il fatto che, nelle varie interviste televisive rilasciate, Egli parla sempre della sua azienda. Del resto è cosa nota che egli è fisicamente presente in azienda a tempo pieno e segue e controlla tutto come ci ricorda egli stesso in una intervista a Canale Tre Toscana del 22 ottobre 2022, nella quale, rispondendo alla domanda dell’intervistatore (minuto 6,21) che gli chiedeva se, per lui “imprenditore di successo” non sarebbe stato più semplice rimanere tale, Egli
risponde (minuto 8,06)
… mi sarebbe stato più semplice… ma ora… la mia azienda cammina bene anche sulle sue gambe e non c’è più bisogno di Emanuele Montomoli .…abbiamo creato una classe di manager di una decina di ragazzi assolutamente in grado di mandare avanti un’azienda come Vismederi… nel 2017 ho dormito 220 notti fuori da casa … ora posso spendere un po’ di tempo dedicandomi ad altre cose e … alla mia città.….
Sfugge probabilmente a Montomoli che, per dedicarsi alla propria città, non è affatto necessario esserne sindaco e ci sono ogni giorno centinaia di cittadini che si dedicano, nei limiti oggettivi delle proprie competenze, capacità e tempo libero, al bene comune; ignora anche Montomoli che, di solito, è la città a chiamare qualcuno alla massima carica amministrativa e non è il signor “qualcuno” che si propone e si impone o tenta di imporsi come “salvatore della Patria”. Ma questo è un altro discorso e di questo abbiamo già parlato in altre occasioni.
Per tornare invece alla compatibilità dell’attività di pubblico dipendente e di imprenditore a noi sembra che l’Università di Siena sia rimasta ferma ad una visione formalistica e antiquata evitando pure di considerare che il Chief Scientific Officer non è un semplice “consulente scientifico”, ma una figura professionale tipica con un preciso ruolo aziendale: dicesi, infatti Chief Scientific Officier colui che viene collocato a capo delle operazioni di ricerca scientifica presso aziende che svolgono importanti progetti di ricerca scientifica ed è il “responsabile della previsione e dello sviluppo delle capacità di ricerca (umane, metodologiche e tecnologiche) per lo sviluppo di prove della validità e dell’utilità dei prodotti della ricerca e della comunicazione con le comunità scientifiche e coi clienti in merito alle capacità e alle offerte di prodotti scientifici”. E’, in sostanza, un dirigente a capo di uno specifico settore aziendale e, come tale, esercita un’attività professionale privata incompatibile con la posizione di dipendente pubblico ai sensi dell’art. 60 di cui sopra.
Se l’Università di Siena segue una linea interpretativa della incompatibilità dei propri dipendenti palesemente riferita alle posizioni meramente formali ed astratte trascurando completamente ogni aspetto di sostanza, si deve rilevare che la tendenza attuale della giurisprudenza non solo penale, ma anche civile e contabile, va invece nel senso del riconoscimento della rilevanza delle situazioni di fatto. Così, per esempio, la Corte dei Conti della regione Emilia Romagna, con la sentenza n. 81 del 2021, ha ritenuto che sussistesse incompatibilità per due pubblici dipendenti che sono stati riconosciuti — appunto — come amministratori di fatto della società di cui erano proprietari e gestori in concreto delle relative attività.
In verità e in conclusione ci sembra che, a parte l’incompatibilità formale o sostanziale sul piano professionale, la reale incompatibilità del Professor Montomoli sia ravvisabile sul piano politico e in relazione all’esasperata sua tendenza a voler ricoprire (per forza e non per amore) una carica pubblica per la quale non è tagliato e che non trova sostegno e supporto nelle attività di ricerca e di docenza o in quelle del successo imprenditoriale quanto invece nella capacità di rappresentare i bisogni e le aspettative di una comunità oltraggiata dai partiti che intende contribuire armonicamente e direttamente al proprio futuro senza improbabili deleghe all’uomo della provvidenza che decide da solo nelle stanze del comando.
Non fa una piega, se uno si candida deve dedicare esclusivamente anima e corpo a ciò per cui si candida, peggio ancora se si candida a Governatore della Città.
Un docente universitario del Nord si suggerisce, a proposito dell’articolo sul Blog, questa integrazione:
“In base al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 (parte della normativa antiriciclaggio) le società di capitale sono chiamate a comunicare al Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio il nominativo del “TITOLARE EFFETTIVO”.
Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’impresa, ovvero ne risulta beneficiaria. ”
Sarà interessante rilevare quale persona fisica la Holding Vismederi indicherà come proprio “titolare effettivo”. Magari ne riparleremo.
La Redazione